Tempi indicativi: Entro 6h
Per chi è questo servizio
- Il coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Ha diritto a un assegno, per una volta, pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità).
- Il coniuge separato.
- Il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- I figli minorenni alla data del decesso del dante causa.
- I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età.
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età.
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età.
Documenti richiesti
- Carta d’identità del richiedente
- Codice fiscale/Tessera Sanitaria del richiedente
- Carta d’identità della persona deceduta
- Codice fiscale/Tessera Sanitaria della persona deceduta
- Codice IBAN del titolare (dichiarante) della pensione
- Codice fiscale/Tessera Sanitaria dei familiari che hanno diritto alla pensione


